Art. 6.
(Valutazione del curriculum scolastico).

      1. La commissione di esame, prima dell'inizio delle prove, esamina la documentazione relativa alla carriera scolastica di ciascun candidato e procede alla sua valutazione complessiva mediante l'attribuzione di un punteggio in centesimi. Detta valutazione si basa, per gli alunni

 

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che hanno frequentato l'intero corso, sul profitto riguardato con riferimento ai progressi compiuti nell'arco dell'intero corso, tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica e l'impegno nella partecipazione alla vita e alle iniziative della scuola; per i candidati ammessi agli esami in base a prove preliminari, la valutazione si basa sui risultati delle prove stesse e sui dati relativi alla formazione personale emergenti dalla documentazione prodotta.
      2. Per la valutazione del curriculum scolastico la commissione di esame ha a disposizione trenta punti.